Ecobonus 110% e Bonus ristrutturazione 50%

Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) ha previsto lo sconto immediato in fattura e la cessione del credito non solo per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, ma anche per quelli rientranti nell'ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate.

Dalle ristrutturazioni al superbonus al 110%, vediamo quali detrazioni possono essere cedute e la procedura da seguire.

22 dicembre 2020 contributo tecnico di Tatiana Oneta, articolo di Luca Cartapatti
URL https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/ristrutturazioni-edilizie-cessione-credito
ecobonus

Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% allargando questa possibilità anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus che non rientrano nel 110% di detrazione ottenendo lo sconto direttamente in fattura dal fornitore oppure ricevendo il rimborso di quanto speso anche da banche o istituti finanziari  

Quali detrazioni puoi cedere

Se, dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sostieni spese per interventi:

Puoi cedere la tua detrazione ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.

Al posto della detrazione puoi scegliere di ottenere uno sconto di pari importo in fattura applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all’importo da pagare. Pertanto, se fai un intervento di ristrutturazione che costa 10.000, che dà diritto a una detrazione del 50%, pagherai solo 5.000 euro al fornitore. Se la stessa spesa dà diritto alla detrazione del 110% non pagherai nulla ma non recupererai i 1.000 euro di detrazione aggiuntiva che otterresti indicandola nella tua dichiarazione dei redditi.

Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sottoforma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito. In particolare, nel caso gli venga ceduto un credito d’imposta da superbonus, avrà a disposizione anche quel 10% che non ha riconosciuto come sconto in fattura. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro che ha scontato totalmente ottiene un credito d’imposta di 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa.

In alternativa, puoi scegliere di “trasformare” la detrazione in credito d’imposta e cederlo direttamente ad altri soggetti, che potranno utilizzarlo in compensazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, cedi l’esatto importo della detrazione, pertanto nel caso del superbonus con detrazione al 110%, per una spesa di 10.000 euro cedi un credito di 11.000 euro.  

L’opzione della cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi che danno diritto al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate residue. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 puoi scegliere di inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrispondente alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. Pertanto, anche in caso di interventi condominiali, non deve esser necessariamente il condominio che opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ogni condomino può decidere per sé.

La normativa a riguardo è particolarmente complessa, soprattutto se la cessione del credito riguarda il Superbonus del 110%, per approfondire questo aspetto consulta anche le nostre FAQ.

Come cedere la detrazione

La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’amministratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la cessione deve darne comunicazione all’amministratore.

Per comunicare la cessione del credito devi collegarti al sito dell’Agenzia delle entrate e loggarti utilizzando le tue credenziali o Spid. Una volta entrato nella tua scrivania, dal menu sulla sinistra devi selezionare "servizi per" e poi "comunicare". A questo punto, dall'elenco che compare seleziona "comunicazione opzione cessione/sconto" per accedere al modello da compilare telematicamente e le relative istruzioni di compilazione. Ricorda che la comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta. 

Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accettazione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di invio, puoi annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitutiva della precedente.

Solo per la cessione del superbonus del 110%, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa specifica e alla comunicazione della cessione del credito, è necessario anche ottenere il visto di conformità da un CAF o da un professionista che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questo caso, inoltre ricorda che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.

Controlli

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.

Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano.

Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione.

FINE ARTICOLO

Per tutti gli altri detrazione 50% con possibilità di cessione del credito.

Fino al 31 dicembre 2022 n Italia si può usufruire dell'incentivo "Bonus per le ristrutturazioni edilizie"
La detrazione fiscale del 50% fino a una spesa massima di 96.000,00 euro per singola unità immobiliare.
Questo incentivo riguarda una serie di interventi, tra cui: la manutenzione ordinaria (ma solo sulle parti a uso comune degli edifici) e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, lavori finalizzati a ottenere risparmi energetici, installazione di fonti rinnovabili (tra cui impianti fotovoltaici o di accumulo) e bonifica coperture in eternit.

Tra i lavori che sono ammessi a godere della detrazione Irpef (tassa sulle persone fisiche) al 50% l’Agenzia delle Entrate elenca nella sua guida on line sulla ristrutturazione anche gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Rientra tra i lavori agevolabili rientra così ad esempio l’installazione di un impianti fotovoltaici o di accumulo per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, ossia per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione che attesta il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

In merito alla documentazione necessaria è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianti fotovoltaici o di accumulo.

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